Normativa cisterne per carburanti: ecco cosa sapere
  • 3 Settembre 2018

Normativa cisterne per carburanti: quali sono le nuove disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale del 22/11/2017?

L’installazione di un serbatoio di combustibile liquido deve necessariamente rispettare le regole dettate dalla legge riguardanti le distanze di sicurezza, le autorizzazioni da possedere e la manutenzione necessaria da effettuare periodicamente.

Attraverso l’emanazione di nuove disposizioni avvenute nel novembre dello scorso anno è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori rimovibili di liquido combustibile di categoria C fino a 9 m³.

In questo articolo ti spiegheremo in modo semplice e chiaro quali sono le nuove disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale e come fare per agire sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza.

 

NORMATIVA CISTERNE PER CARBURANTI: CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DELLA NUOVA DISCIPLINA ANTINCENDIO

Come precedentemente sottolineato, Il Ministero dell’Interno, attraverso l’emanazione del Decreto Ministeriale del 22/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” pubblicato in GU n.285 del 6 dicembre 2017, ha stabilito nuove e specifiche regole tecniche in materia di prevenzione incendi che interessano, non solo l’installazione e l’esercizio di tali contenitori-distributori, ma ne definiscono anche i criteri e le caratteristiche strutturali.

Analizziamo nel dettaglio qual è il “Campo di applicazione” e quali sono gli “Obiettivi”della nuova Normativa.

Per quanto riguarda il Campo di applicazione, il Decreto Ministeriale disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C.

È necessario specificare che le disposizioni del decreto NON riguardano gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali valgono ancora le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda gli Obiettivi, gli aggiornamenti del Decreto Ministeriale mirano a ridurre le cause di fuoriuscita accidentale del carburante e, quindi, i rischi di pericolosi incendi che possono provocare danni a persone e/o all’ambiente.

Gli Obiettivi della Normativa, oltre a quelli precedentemente specificati, si prefiggono anche di limitare, in caso di evento incidentale, danni a strutture contigue all’impianto e di consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

A QUALI CONTENITORI-DISTRIBUTORI SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI STABILITE DAL DECRETO MINISTERIALE?

Dopo aver chiarito qual è il Campo di applicazione e quali sono gli Obiettivi della nuova normativa cisterne per carburanti, è necessario illustrare le “Applicazioni delle disposizioni tecniche”, previste dall’Art.4 del Decreto Ministeriale, che interessano sia i contenitori-distributori di nuova installazione che quelli esistenti.

Il nuovo decreto specifica, non solo che i contenitori-distributori devono essere approvati dal Ministero dell’Interno, ma anche che i relativi componenti siano marcati CE e che è compito dell’installatore verificare che il serbatoio da installare sia idoneo per il tipo di impiego, in modo da garantirne l’uso in sicurezza.

Le cisterne esistenti dalla data in vigore del Decreto possono avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla nuova regola tecnica esclusivamente nei seguenti casi:

  • siano in possesso del certificato di prevenzione incendi o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività secondo il DPR n. 151/2011;
  • siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal comando dei Vigili del Fuoco.
  • siano in possesso di atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti.

 

Per ulteriori informazioni circa le normative riguardanti l’“Impiego di prodotti per uso antincendio”, contenute nell’Art. 5 del Decreto Ministeriale, clicca qui

QUALI DEVONO ESSERE LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI-DISTRIBUTORI E QUALI LUOGHI SONO IDONEI PER LA LORO INSTALLAZIONE?

Nei precedenti paragrafi abbiamo chiarito nel dettaglio quali sono i principali articoli della nuova normativa per cisterne carburanti e quali sono le novità più importanti contenute all’interno del Decreto Ministeriale.

Ma quali sono le caratteristiche costruttive che le cisterne devono necessariamente possedere per essere conformi alla normativa vigente?

La regola tecnica di prevenzione incendi prevede che i serbatoi siano a doppia parete o, nel caso di parete singola, che abbiano una vasca di raccolta con una capienza almeno del 110% in più rispetto alla capacità del contenitore stesso.

Tutti i contenitori-distributori devono essere necessariamente provvisti di uno sfiato alto 2,40 metri e distante almeno 1,5 metri da abitazioni o depositi di materiale infiammabile.

Nel rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza, ogni cisterna deve essere dotata di una targhetta identificativa che riporti le caratteristiche costruttive e di esercizio, gli estremi dell’atto di approvazione e informazioni sul costruttore.

Per quanto riguarda i luoghi di installazione, invece, è necessario posizionare i contenitori-distributori in piano, mai sopra locali chiusi, ad una distanza minima di 5 metri da depositi o magazzini e di 10 metri da abitazioni.

I serbatoi possono essere installati anche in appositi box prefabbricati dotati di aperture permanenti di areazione, importante in tutti i casi è che l’installazione sia effettuata in zone facilmente accessibili ai Vigili del Fuoco, in modo tale da facilitarne le operazioni di soccorso in caso di necessità  di intervento.

 

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